La denominazione di vendita

Definisce la natura del prodotto, ad esempio latte o yogurt, permettendo di capire subito cosa si sta acquistando. Le denominazioni di vendita sono previste da norme comunitarie o nazionali, oppure derivano da usi o consuetudini. Le aziende alimentari devono dare la priorità alle denominazioni comunitarie: in mancanza di queste si utilizza la denominazione nazionale, in mancanza di entrambe si ricorre alla denominazione “popolare”.

Nel caso non esista alcuna denominazione occorre inserire in etichetta una descrizione dettagliata, che permetta al consumatore di capire di che prodotto si tratta.

Lo sapevi che...

Il “latte” è solo quello di mucca e la “panna” solo quella ottenuta dal latte? Infatti tutte le denominazioni dei prodotti lattiero-caseari (come latte, formaggio, yogurt, kefir, burro, crama di latte o panna, ecc) sono protette dal Regolamento CEE n.1898/87. Ecco perché in tutta Europa è vietato utilizzare in etichetta denominazioni come “latte di soia” o “panna vegetale”.